Ammetto che su una CC Zero è più difficile creare un modello di business (anche se qualche idea la ho sul concetto di rilascio di dati giocando su parametri come la frequenza del rilascio e gli obblighi di citazione).
Mi preme però fare alcune precisazioni (per me) importanti:
- la CC Zero non è una licenza. Lo zero è lì per dire che non chiede nulla in cambio, quindi non licenzia proprio a nulla perchè rinuncia a tutto.
Si tratta quindi di una dichiarazione di rinuncia a dei diritti.
Quali diritti? Tutti tranne quelli inalienabili (= diritto morale) 
- essendo una dichiarazione di rinuncia ai diritti, l'autore deve dichiarare il proprio nome (= accidenti! allora ti sto dicendo chi sono!).
- il diritto morale (anche se ha poca "forza") nella legge italiana è definito negli articoli dal 20 al 24 (es. art 20 — diritto di rivendicare la paternità dell'opera)

In sintesi, per come è definita la legge sul diritto d'autore in Italia, la CC-BY obbliga a citare la fonte, mentre, con la CC0, anche se si rinuncia ai diritti, comunque il nome dell'autore è riconosciuto nella distribuzione del prodotto.
Nel post si dice "[…] la CC0 trasforma l’attribuzione in semplice abitudine, non in un regola […]" e questo rientra nei concetti esposti (tranne il fatto che siamo davanti ad un documento di rinuncia e non di licenza).

Di contro (e qui andiamo anche sul discorso dei modelli di business) l'attribuzione in diversi casi può diventare un problema nella gestione di prodotti derivati. 
Un esempio su tutti (anche se poi con i dati viene facile perchè sono i prodotti che subiscono più velocemente le trasformazioni) viene da OpenStreetMap la cui fondazione ora chiede la rinuncia all'obbligo di citazione nei casi dei dati rilasciati con licenze CC-BY http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence/Waiver_and_Permission_Templates

Come detto sopra la mia è solo una precisazione sulla CC0 da firmatario del "Manifesto del Pubblico Dominio"

Sono certo però che la CC0 ha comunque una sua dignità e importanza rilevante.

PS:
e ricordiamoci che le banche dati ricadono sotto il diritto sui generis, dove viene difeso chi mantiene la banca dati, ma non i dati in se.