Andrea stiamo andando su binari diversi.
Ribadisco ancora cosa per me è importante e sulla base delle fonti primarie testo della CC0 e le legge sul diritto d’autore.
La CC0 è una rinuncia ai diritti, e quindi non propriamente una licenza. Tant'è che se si va su https://creativecommons.org/choose/ dove si seleziona il tipo di licenza, il caso della scelta di pubblico dominio è definita in un bottone a se (“Want public domain instead?”) da cui, seguendo il percorso per ottenere una CC0, si ottiene il termine “CC0 Waiver”.
Il risultato che si ottiene porta ad una dichiarazione (più serie di altri documenti) dove l'autore dell'opera dichiara di rinunciare a qualsiasi diritto per quanto permesso dalla legge sul diritto d'autore.
Nel caso italiano gli unici diritti a cui un autore non può rinunciare sono quelli morali (= paternità dell’opera).
Questi per me sono le precisazioni che mi interessa sottolineare.

Le considerazioni che facevo poi sull'attribuzione erano di contorno (visto che di fatto, c'è chi sostiene, che con il discorso del diritto morale, di fatto la CC0 è una CC-BY "debole").

Sicuramente sono argomenti complessi che non si risolvono in questo modo.
Dato però che la stessa Creative Commons tratta il caso CCZero come caso a parte, reputo che questo sia importante farlo presente.

Mi spiace invece che hai ritenute le mie considerazioni come precisazioni.
Mi fermo qui semplicemente ribadendo il concetto di CC0 waiver e i suoi limiti giuridici e senza aggiungere altro.